NORMA GENERALE
La pratica agonistica dell’Atletica Leggera è subordinata all’ottenimento della Certificazione Medica nel rispetto dei DM 18/02/82 e DM 24/04/2013.
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L’unico certificato di idoneità alla pratica dell’attività sportiva agonistica valido per l’atletica leggera è quello riportante la specifica per lo sport “Atletica Leggera”. Altre diciture non sono ammesse.
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Possono rilasciare la Certificazione soltanto i medici abilitati in conformità alla Circolare Min. Sanità 18.03.1996, n. 500 su “Linee guida per un’organizzazione omogenea della certificazione d’idoneità alla attività sportiva agonistica“